Lavori straordinari in condominio: chi paga cosa in caso di compravendita

Vendita di un appartamento e lavori condominiali straordinari: spese a carico del venditore o dell’acquirente? Ecco la regola e gli esempi pratici per evitare contenziosi.

Uno dei dubbi più frequenti nelle compravendite riguarda la ripartizione delle spese straordinarie di condominio.

La regola di base è chiara:

  • Venditore → resta obbligato a pagare le spese già deliberate dall’assemblea condominiale prima della vendita, anche se i lavori devono ancora essere eseguiti.
  • Acquirente → si fa carico delle spese deliberate dopo il rogito.

Questa impostazione deriva dall’art. 63 disp. att. c.c. e dalla costante giurisprudenza in materia.

Esempio pratico 1
Il condominio delibera a maggio 2025 il rifacimento del tetto. Il rogito avviene a luglio 2025. Le spese, anche se i lavori inizieranno solo in ottobre, restano a carico del venditore.

Esempio pratico 2
Il rogito avviene a luglio 2025. In settembre l’assemblea delibera la sostituzione della caldaia centralizzata. In questo caso, le spese spettano all’acquirente.

👉 Consiglio pratico

Per evitare contestazioni è sempre opportuno inserire nel contratto un’apposita clausola che definisca con chiarezza chi sosterrà le spese straordinarie deliberate a ridosso del rogito.